Separazione e divorzio ex art. 6 - Comune di Viareggio

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Separazioni e divorzi  davanti all’Avvocato (art. 6 Legge n. 162/2014)


La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
    • nel primo caso (assenza di figli minori) l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un Nulla Osta
    • nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), l’accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti e dopo aver ottenuto il Nulla Osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune corredato dai dati relativi alla iscrizione/trascrizione dell’atto di matrimonio a seconda che si tratti di matrimonio celebrato con rito civile, con rito concordatario o di altri culti ammessi, oppure di matrimonio celebrato all’estero e trascritto in Italia.
Unitamente all’accordo dovrà essere trasmesso, a cura dell’Avvocato la relativa scheda completa dei dati statistici.
L’Accordo come sopra indicato può essere trasmesso, completo di firme digitali, via PEC al seguente indirizzo: comune.viareggio@postacert.toscana.it oppure mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio sito in Piazza Nieri e Paolini n. 1 Piano terra

Normativa di riferimento


Legge 10 novembre 2014 n. 162 articolo 6

 

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