Separazione e Divorzio ex art. 12 - Comune di Viareggio

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Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 Legge n. 162/2014)

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di:
    • separazione consensuale
    • divorzio
Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
    1. in presenza di figli minori della coppia
    2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
    3. se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: celebrazione del matrimonio in forma civile o religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero) residenza di uno dei coniugi.
L’assistenza degli Avvocati è facoltativa.

Come fare

L'istanza potrà essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:
email statocivile@comune.viareggio.lu.it PEC comune.viareggio@postacert.toscana.it o tramite consegna all’Ufficio Protocollo. Tale istanza deve essere compilata sui modelli di seguito elencati:

Richiesta di separazione: https://www.comune.viareggio.lu.it/servizi/moduli/moduli_fase02.aspx?ID=352

Richiesta di divorzio: https://www.comune.viareggio.lu.it/servizi/moduli/moduli_fase02.aspx?ID=353


L'Ufficiale di Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese anche tramite l’acquisizione d'ufficio di documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.
Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'Ufficio di Stato Civile stabilirà, in accordo con le parti, la data della redazione dell’accordo.


Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.


Conferma dell'accordo


La data dell’appuntamento per la conferma dell’accordo sarà concordata, con le parti, lo stesso giorno della redazione dell’accordo e non potrà avvenire prima di 30 giorni dalla sottoscrizione stessa.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.


Mancata comparizione


La mancata comparizione dei coniugi, per la conferma dell’accordo, equivale alla mancata conferma dell'accordo stesso.


Ulteriori informazioni
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Costi:
-16,00 euro prevista dall'art. 12 del d.l.12/09/2014 n.132 da versare, tramite PAGO PA, specificando quale causale: SEPARAZIONE o DIVORZIO e COGNOME DEI CONIUGI, in due modi:
    1. direttamente sul sito dell’ente (PAGOPA)  
    2. attraverso i canali sia fisici che online di banche, uffici postali, sportelli ATM abilitati e SISAL, Lottomatica e Banca 5. In questo ultimo caso si prega di contattare l’Ufficio Stato Civile per ulteriori informazioni in merito al pagamento.

Normativa di riferimento

    • Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
    • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
    • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
    • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

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