Cittadinanza neo diciottenni - Comune di Viareggio

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Cittadinanza neo diciottenni


La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4 comma 2) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni tramite dichiarazione di volontà davanti all’ufficiale di Stato Civile del proprio Comune di residenza.
Il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'art.33 della Legge 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Inoltre sempre in base all'art 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es.certificati medici, scolastici..).

Doppia cittadinanza
Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente Link Consolati esteri in Italia.

Come fare
    • Al compimento del 18esimo anno di età contattare l'Ufficio Cittadinanza.
    • L’Ufficio provvederà ad acquisire la documentazione necessaria per rendere la dichiarazione, potrà essere richiesta all’interessato ulteriore documentazione ad integrazione della pratica qualora ci fossero interruzioni nel periodo di residenza in Italia.
Successivamente sarà fissato un appuntamento per rendere la dichiarazione prevista dall’art. 4 comma 2 della Legge 91/92 e trasmessa al Sindaco per il rilascio della relativa Attestazione.

 Decorrenza

La cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo alla dichiarazione resa dall’interessato davanti all’Ufficiale di Stato Civile

COSTI E MODALITÀ DEL PAGAMENTO
Le domande, le dichiarazioni di elezione, di riacquisto e di rinuncia sono soggette al pagamento di un contributo pari a  € 250,00. Il conto corrente postale specificatamente dedicato al pagamento di tale somma è il n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".


NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Legge 05/02/1992, n. 91
Legge 15/07/2009, n. 94
Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 2 Legge 1 dicembre 2018, n.132.

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