Accesso ai documenti amministrativi - Comune di Viareggio

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Accesso ai documenti amministrativi

pallinoCHE COS’E

Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.

In generale tutti i documenti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è esercitatile da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Sono accessibili i documenti amministrativi delle aziende speciali comunali e dei gestori dei pubblici servizi, limitatamente all’attività di pubblico interesse.

pallinoRESPONSABILE DEL DIRITTO DI ACCESSO

Il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o altro funzionario designato da quest’ultimo, dell’unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.

pallinoESCLUSIONE DALL'ACCESSO

1.  Il diritto di accesso è escluso nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.

2. L’esclusione dall’accesso non si applica per quei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art.22 e 60 del D.lgs. 196/2003.

pallinoACCESSO INFORMALE

Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente, con domanda anche solo verbale, presso l'ufficio competente. L'interessato dovrà dichiarare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi; dovrà inoltre fornire ogni riferimento utile per l'individuazione dell'atto o documento richiesto, nonché‚ la precisazione dell'interesse relativo all'oggetto della richiesta.
Sulla richiesta l'ufficio si pronuncia, se possibile, immediatamente e senza formalità; essa è accolta con la esibizione o la consegna del documento, l'estrazione di copie e quanto si renda necessario allo scopo.

pallinoACCESSO FORMALE

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda informale, o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare domanda formale.
Anche al di fuori dei casi sopraindicati il richiedente può sempre presentare richiesta formale, che verrà protocollata. Il procedimento di accesso deve, comunque, concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata dalla data di protocollazione.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla suddetta presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
Qualora la richiesta sia irregolare od incompleta il dirigente responsabile è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, ad informarne il richiedente con mezzo idoneo ad accertare la ricezione.
Il termine del procedimento ricomincerà a partire dalla presentazione della nuova istanza o dal completamento della precedente.

pallinoMODALITA' DI ACCESSO

Il diritto alla visione e/o alla copia di atti e documenti viene esercitato presso l'ufficio competente oppure presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Comunque l’accesso deve avvenire esclusivamente all’interno degli uffici comunali.
Qualora non sia possibile la risposta immediata e, comunque, in caso di richiesta formale, i responsabili dei suddetti uffici comunicheranno all'interessato l'accoglimento della richiesta di accesso.
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o persona da lui espressamente incaricata con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, da registrarsi in calce alla richiesta.
L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
L'estrazione delle copie è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione come determinato dall'ente; quando vengano invece richieste copie autentiche, queste saranno rilasciate con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto, e con la corresponsione dei diritti di segreteria, se e in quanto dovuti per legge o per regolamento.
Ferma l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o, comunque, alterarli in alcun modo.

pallinoMODULISTICA

pallinoDINIEGO O DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

I provvedimenti di diniego, limitazione o differimento del diritto di accesso richiesto in via formale debbono essere sempre motivati. Il differimento del diritto di accesso è disposto dal dirigente qualora sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specialmente nella fase preparatoria del provvedimento, al fine di non compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica anche la durata

pallinoRICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta: in caso di diniego espresso o tacito o di differimento, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico provinciale o, in mancanza, regionale, che sia riesaminata la suddetta determinazione.

pallinoNORMATIVA DI RIFERIMENTO

-Statuto Comunale
-Regolamento comunale ai sensi della Legge 4.08.1990, n° 241
-Legge 4.08.1990, n° 241
-D. lgs. 18.08.2000, n° 267/2000
-DPR 12.04.4/2006, n° 184

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