Accesso Civico - Comune di Viareggio

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Accesso Civico

Accesso civico "semplice"

L’accesso civico è stato istituito dall’art. 5 del decreto legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere che tali documenti, informazione o dati siano pubblicati.

L’istanza di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico è gratuita, deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione e non richiede motivazione.

Il diritto di accesso civico si esercita mediante richiesta di accesso inviata al Responsabile della corruzione e della trasparenza, Dott. Fabrizio Petruzzi, tel. 0584 9661, anche utilizzando l’apposito modulo, allegato n.1, indirizzata al Comune di Viareggio con le seguenti modalità:

- Per posta, all’indirizzo del Comune di Viareggio – piazza Nieri e Paolini n. 3 – 55049 Viareggio

- Per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

comune.viareggio@postacert.toscana.it

- Per posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: urp@comune.viareggio.lu.it

- Direttamente all'Ufficio Protocollo.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di mancata risposta dopo trenta giorni dal momento in cui l’Amministrazione ha ricevuto la richiesta di accesso civico, il cittadino può rivolgersi al Titolare del potere sostitutivo, dott. Fabrizio Petruzzi, tel. 0584 9661.

- Modello per richiesta intervento del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia (formato PDF) - (formato RTF)

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato, regolamentato dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, è il diritto di chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013.

Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione Comunale per la riproduzione su supporti materiali.

L'istanza di accesso civico generalizzato deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione e può essere presentata, compilando l’apposito modulo, allegato n. 2, al Comune di Viareggio con le seguenti modalità:

- Per posta, all’indirizzo del Comune di Viareggio – piazza Nieri e Paolini n. 3 – 55049 Viareggio

- Per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

comune.viareggio@postacert.toscana.it

- Per posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: urp@comune.viareggio.lu.it

- Direttamente all'Ufficio Protocollo.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

L'Amministrazione Comunale, se individua soggetti controinteressati, deve comunicare loro di aver ricevuto la domanda di accesso generalizzato, concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata, che sospende il termine dei trenta giorni per la conclusione del procedimento.

L’Amministrazione Comunale può comunque decidere, dandone comunicazione ai controinteressati, di trasmettere i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione dell’opposizione da parte dei controinteressati.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso, l’Amministrazione Comunale trasmette al richiedente quanto richiesto.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini indicati, il richiedente può presentare richiesta di riesame, compilando l’apposito modulo, allegato n. 3, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Fabrizio Petruzzi, tel. 0584 9661, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Se il Responsabile chiede un parere al Garante per la protezione dei dati personali, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del suddetto parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell’Amministrazione Comunale o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può:

  • proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del D.lgs: n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”
  • presentare ricorso al Difensore Civico competente per territorio, che si pronuncerà entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Il termine è prorogato di dieci giorni se il Difensore Civico richiede il parere del Garante per la protezione dei dati personali (art. 5, comma 8. D.lgs. 33/2013).

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, i controinteressati possono presentare richiesta di riesame, compilando l’apposito modulo allegato n. 3, e presentare ricorso al Tar e al Difensore Civico.

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