Partecipazione al procedimento
(Capo III legge 7 agosto 1990, n° 241)
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento. L’inizio del procedimento è comunicato ai soggetti cui il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire ed a coloro cui possa derivare un pregiudizio.
I partecipanti al procedimento amministrativo hanno diritto:
- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.