Partecipazione al procedimento - Comune di Viareggio

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Partecipazione al procedimento

(Capo III legge 7 agosto 1990, n° 241)

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento. L’inizio del procedimento è comunicato ai soggetti cui il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire ed a coloro cui possa derivare un pregiudizio.

I partecipanti al procedimento amministrativo hanno diritto:

  • a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
  • b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
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